UNCEM Marche - Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani


UNCEM Marche - Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani



Chi Siamo

L’Uncem Marche è l’unione che raccoglie le 13 Comunità Montane delle Marche. Presidente è la dottoressa Maria Assunta Paci, membro della Giunta esecutiva dell’Uncem nazionale. La Comunità montana ha come finalità quella di gestire e valorizzare i territori montani fornendo servizi ai cittadini e favorendo la loro partecipazione alla vita sociale, realizzando un virtuoso sistema economico e culturale. Attualmente sono 213 i servizi che le Comunità marchigiane offrono a una popolazione di quasi 350.000 cittadini, residenti in 123 piccoli e piccolissimi comuni, frazioni, case sparse e zone rurali.

La legge Finanziaria 2008 ha dato un nuovo impulso all’attività di questo importante ente locale consegnando alle Regioni il compito di riformulare entro giugno 2008 le aree di operatività secondo una logica di ottimizzazione dei costi e rilancio dell’identità. In questi mesi dunque le Comunità montane sono impegnate in un intenso dialogo istituzionale che le porterà ad essere soggetto protagonista dello sviluppo territoriale nei prossimi decenni. La logica che continua a guidare l’azione è quella che si esprime nella denominazione stessa dell’organismo: una Comunità, cioè un gruppo di individui che definiscono i propri orizzonti integrando energie, risorse e desideri per rispondere a problematiche concrete, alle mutevoli esigenze sociali ed economiche del territorio, per preservare una cultura collettiva di sviluppo e crescita sostenibile in continuità col proprio passato.

Comunità marchigiane: dalla legge al territorio

La Comunità montana, intesa come nuova forma organizzativa e associativa - inizialmente individuata nei Consigli di valle - assume fin dalla sua nascita funzioni di indirizzo globale per il soddisfacimento degli interessi generali della popolazione residente nelle aree montane. L’istituzione dell’ente è legata alla legge 1102/72 che affidò alle Comunità montane la funzione di programmazione della vita locale favorendo la partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione e alla e all’attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali per il governo dei comprensori montani. La stessa norma non mancò di attribuire alle Comunità anche compiti gestionali, con particolare attenzione all’ambito sanitario e sociale, uno status protrattosi fino alla riforma del sistema sanitario nazionale del 1992. Da questa dimensione istituzionale che individuava le Comunità montane solo come ente di diritto pubblico il legislatore del 1990 nell’ambito di processo di riforma delle autonomie locali rafforzò il ruolo istituzionale delle Comunità con il loro definitivo riconoscimento di ente locale. Nell’anno 2000 (con la legge 265/99 prima e il decreto legislativo 270/00 poi) gli enti montani ottengono l’ulteriore qualificazione normativa di Unioni di Comuni. Quindi un ente preposto sia alla valorizzazione e riequilibrio socioeconomico delle aree montane che alla gestione di funzioni proprie e delegate da Stato, Province e Comuni. Le Comunità montane consacrarono la loro crescita istituzionale con la legge 97/94 ma le competenze e le innovazioni introdotte a beneficio delle aree montane con il concorso gestionale di una pluralità di soggetti istituzionali locali ha reso tale legge di difficile applicazione, tanto che il legislatore si è posto in seguito l’obbiettivo di intervenire per garantire maggiore chiarezza e modificare l’impianto legislativo in quelle parti di più intensa o complessa attuazione.

Il legislatore regionale con le leggi 12/95 e 35/95 ha inteso dunque attuare i principi e gli indirizzi contenuti nella legge speciale per la montagna 97/94 alimentando un dibattito a livello di Uncem regionale e di soggetti pubblici e privati che si è tradotto nell’approvazione della celebre Carta di Fonte Avellana, atto che ha avviato il processo di trasformazione economica della nostra montagna “da problema a opportunità”.

Le novità legislative e istituzionali introdotte dal legislatore riformista del 1990 per le Comunità (articolo 28 della legge 142/90) sono poi state completamente riscritte dalla legge 265/99 con la quale si sanciscono i principi della rappresentatività dei Comuni membri negli organi rappresentativi degli enti montani limitando la potestà legislativa regionale a pochi e chiari concetti. L’importanza di questa norma è tuttavia rappresentata soprattutto dalla innovativa introduzione dei concetti correlati di “Unioni di Comuni” e di “Unioni montane”, cioè enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, concetti che conferiscono a questi organismi di gestione la volontarietà dell’associazionismo e la titolarità delle funzioni delegate. Con il decreto legislativo 267/00 di riordino e coordinamento di tutte le norme nazionali in materia di pubblica amministrazione, oltre a ribadire e confermare il predetto concetto di rappresentatività, è stato chiarito lo status di amministratore individuato nei consiglieri, assessori e sindaci dei comuni componenti l’ente montano. Inoltre si consolida per le Comunità la loro autonomia statutaria e regolamentare, che gli amministratori sono chiamati ad esercitare con riferimento soprattutto alla materia della composizione degli organi e a quella di attribuzione ad essi delle rispettive competenze. Gli strumenti legislativi sopra ricordati da un lato hanno mantenuto la finalità in capo alle Comunità della valorizzazione delle zone montane e la gestione degli interventi a ciò destinati, avvalendosi delle risorse straordinarie stanziate da Unione Europea, Stato e Regioni. Dall’altra parte si è messo però in rilievo come le Comunità debbano contribuire alla riorganizzazione sovracomunale in particolare attraverso l’esercizio di funzioni proprie, delegate, e tramite l’espletamento associato di funzioni comunali.

L’esercizio associato di funzioni rende gli enti montani strumento di cooperazione dei comuni soprattutto di più ridotte dimensioni per l’esercizio di loro funzioni, o a questi delegati dalla Regione o dalla Province. Il principale dei modi con cui può avvenire l’investitura delle Comunità di compiti pubblici – in particolare comunali – è costituito dallo strumento della legge amministrativa.

La Comunità è Unione dei Comuni del proprio territorio, adeguatamente costruita dal legislatore regionale d’intesa con i comuni. Con il decreto legislativo 267/00 le Comunità sono Unioni modificandosi pertanto il loro profilo istituzionale. Tale modifica è volta a considerare le Comunità montane entro la figura generale più avanzata di collaborazione sovracomunale costituita e rappresentata dall’Unione di Comuni e disciplinata dalla legge 265/99 che considerava la Comunità come una specie della categoria generale delle Unioni, di cui si applicano agli enti montani le disposizioni dettate per quelle. Che le Comunità montane a pieno titolo possono considerarsi genere e non più specie oltre alla legge lo stabiliscono le seguenti considerazioni:

  • La possibilità di comprendere comuni montani e parzialmente montani o di escludere quelli montani che esorbitano dai limiti di popolazione o dimensionali previsti;
  • La predeterminazione di ambiti territoriali nelle sedi e con le procedure di concertazione di cui all’art. 3 del decreto legislativo 112/98.

UNCEM – Cos’è l’Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Enti Montani

L'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), costituita nel 1952, è l'Associazione cui aderiscono in Italia 356 Comunità montane, 4.201 comuni classificati montani o parzialmente montani, oltre ad alcune Amministrazioni provinciali e ad altri Enti operanti in montagna, quali i Consorzi di Bacino Imbrifero, i Consorzi di bonifica e i Consorzi forestali, per un territorio pari a circa il 54% di quello nazionale, ove risiedono oltre 10 milioni di abitanti.

L'UNCEM ha sviluppato la propria azione di rappresentanza degli Enti associati sulla base delle finalità determinate nel proprio Statuto, agendo in modo da concorrere alla promozione dello sviluppo dei territori montani sotto i profili sociale, economico, civile, territoriale e ambientale.

L'UNCEM svolge inoltre un'opera di coordinamento e di stimolo degli Enti associati, anche attraverso l'azione e la collaborazione delle proprie Delegazioni operanti in ciascuna Regione, attraverso incontri di organizzazione e di studio, mantenendo altresì stretti rapporti con le altre Associazioni delle Autonomie locali.

Finalità

  • Concorrere alla promozione e allo sviluppo dei territori montani
  • Consentire la piena applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 44 della Costituzione (Legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane).
  • Rappresentare gli interessi degli Enti locali della Montagna nei rapporti con Governo, Parlamento, Stato e Regioni.
  • Promuovere una politica per la Montagna che inserisca le popolazioni montane nel più ampio processo di sviluppo perseguito ad ogni livello istituzionale.
  • Sollecitare ricerche e studi diretti a individuare le soluzioni da suggerire agli Enti locali, alle Regioni, al Governo, al Parlamento e agli organismi Europei.
  • Sostenere e assistere gli Enti locali nell'azione amministrativa sviluppata nelle singole realtà e nei rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati.
  • Promuovere ogni possibile collaborazione con gli organismi nazionali, europei ed internazionali interessati allo sviluppo socio-economico della Montagna.
 

UNCEM MARCHE Corso Garibaldi 78, Ancona - Tel. e Fax 071.2076081 - Email: uncemmarche@tiscali.it