I soci dell'UNCEM-Marche si costituiscono in Delegazione regionale. Sono soci dell'UNCEM-Marche gli enti riportati nell'elenco allegato al presente Statuto quale parte integrante e sostanziale e che si intende aggiornato di anno in anno. Le modifiche all'elenco stesso sono deliberate dal Consiglio direttivo della Delegazione. La Delegazione rappresenta gli interessi degli associati e persegue gli obiettivi generali dell'Unione nell'ambito della regione stessa e quelli specifici autonomamente individuati dai propri organi.
Gli scopi e gli obiettivi della Delegazione sono i seguenti:
La Delegazione dell'UNCEM-Marche collabora con le altre Associazioni degli Enti locali al fine di favorire forme di coordinamento per un'azione unitaria a sostegno delle Autonomie locali. Per sviluppare tale coordinamento, i Presidenti regionali dell'ANCI, UPI, AICCRE, Lega delle Autonomie ed A.Na.S.Co.M. possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della Delegazione stessa.
La Delegazione promuove la costituzione e può aderire ad altri organismi e associazioni di livello europeo, nazionale e regionale, le cui finalità siano riconducibili a quelle del presente Statuto.
Possono essere soci dell'Unione:
La Delegazione dell'UNCEM-Marche:
Il Presidente della Delegazione informa tempestivamente il Presidente nazionale delle iniziative promosse e dell'attività svolta, onde consentire l'opportuno coordinamento con i programmi e gli interventi di livello nazionale.
Sono organi della Delegazione:
a) l'ASSEMBLEA, costituita dai Soci della Delegazione, compresi nell'elenco di cui all'art. 1 del presente Statuto. In seno all'Assemblea l'ente associato è rappresentato dal legale rappresentante o suo delegato, scelto tra i componenti dei propri organi, o per delega rilasciata da altro ente associato. Ogni rappresentante può avere un numero di deleghe di altri enti associati pari a quanto stabilito dal regolamento congressuale dell'Uncem Nazionale. Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci - per i presenti vengono conteggiate anche le deleghe - ed in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, con il 15% dei Soci. L'Assemblea elegge il Presidente della Delegazione e il Consiglio della Delegazione.
b) il CONSIGLIO è composto dal Presidente dell'Uncem, dai Vicepresidenti dell'Uncem eletti dal Consiglio stesso al suo interno, dal Presidente della Consulta dei Comuni Montani, eletto dalla Consulta stessa, dai Presidenti delle Comunità Montane (membri di diritto) o loro delegati permanenti, dai Presidenti delle Province associate (membri di diritto) o loro delegati permanenti e dai componenti eletti dall'Assemblea, in rappresentanza degli associati, in numero totale non superiore a 32, tale da rappresentare le realtà territoriali. Il Consiglio elegge inoltre il Collegio dei Revisori dei Conti, scelti tra gli Amministratori o i funzionari dipendenti degli Enti soci. In caso di dimissioni o cessazione della carica di un componente del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione. L'elezione dei Consiglieri avviene con il sistema proporzionale vigente per le elezioni amministrative, con liste bloccate e senza voto di preferenza. L'Assemblea, con maggioranza semplice dei votanti, può deliberare di votare su lista concordata e senza l'espressione di voti di preferenza. Il Consiglio dura in carica conformemente alla durata dei Consigli comunali, o salva diversa disposizione delle Unione nazionale. Possono far parte del Consiglio solo gli appartenenti agli Organi degli enti soci. Qualora venga meno il titolo per cui è stato eletto, il Consigliere della Delegazione decade dal mandato e viene sostituito mediante cooptazione. Dopo tre assenze ingiustificate il Consigliere decade dal mandato. I Consiglieri durano in carica fino alla successiva Assemblea e sono rieleggibili. Il Consiglio è convocato dal Presidente in carica della Delegazione. Si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno ed in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il Consiglio è validamente riunito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei membri con diritto di voto, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice. In assenza del Presidente, viene presieduto da uno dei Vicepresidenti.
c) la GIUNTA è composta dal Presidente dell'Uncem, dai Vicepresidenti (se non di diritto), dai Presidenti delle Comunità Montane (membri di diritto) e dal Presidente della Consulta dei Comuni montani, eletto dalla Consulta stessa. Dura in carica quanto il Consiglio. E' presieduta dal Presidente della Delegazione e da lui convocata. Delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.
d) il PRESIDENTE viene eletto dall'Assemblea Congressuale, tra i propri componenti, a maggioranza assoluta. Dura in carica fino al successivo Congresso ed è rieleggibile. Rappresenta la Delegazione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca la Giunta, il Consiglio e l'Assemblea dei soci. Nomina rappresentanti della Delegazione presso le Province, la Regione ed altri enti e società, sentita la Giunta. Il Presidente della Delegazione o suoi delegati partecipano, ove previsti, ai Consigli Regionali delle Autonomie Locali, comunque denominati. In caso di cessazione o decadenza, le funzioni sono assunte da uno dei Vicepresidenti.
e) la CONSULTA DEI COMUNI MONTANI è composta dai rappresentanti legali dei Comuni associati all'Uncem. Si riunisce contestualmente all'Assemblea dei soci per eleggere un Presidente che fa parte, di diritto, della Giunta e del Consiglio della Delegazione, fatta eccezione per la prima seduta che verrà convocata dal Presidente dell'Uncem. La Consulta, al suo interno, predisporrà un apposito regolamento per la sua organizzazione. La Consulta dei Comuni montani favorisce la partecipazione ed il coinvolgimento dei Comuni montani al processo di sviluppo delle aree montane.
Sono competenze del Consiglio della Delegazione:
Sono competenze della Giunta della Delegazione:
Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI si compone di tre revisori, eletti dal Consiglio della Delegazione tra gli Amministratori o funzionari dipendenti degli Enti soci. La carica è incompatibile con quella di componente degli organi associativi.
Il SEGRETARIO partecipa all'attività degli organi della Delegazione, esegue le decisioni degli stessi e collabora al mantenimento dei rapporti con le Autorità e gli enti con i quali l'UNCEM è in relazione. E' segretario di tutti gli organi collegiali della Delegazione e firma, assieme al Presidente, verbali e deliberazioni.
I componenti degli organi collegiali che per qualsiasi motivo decadano dalla carica vengono dichiarati decaduti dalla Giunta, che ne dà comunicazione agli interessati.
La Delegazione gode di autonomia finanziaria realizzata attraverso le seguenti fonti:
La Delegazione, in aggiunta ai trasferimenti di cui alla lettera a), può richiedere la corresponsione da parte dei soci della regione, di un contributo aggiuntivo che verrà riscosso direttamente. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La Giunta formula, nella tornata primaverile, il conto consuntivo della gestione annuale precedente. Al conto consuntivo sarà allegata la relazione dei Revisori dei conti. Nella tornata autunnale formula il bilancio preventivo per l'esercizio successivo con una eventuale breve relazione. Il Presidente trasmette all'Unione nazionale il conto consuntivo. La Giunta determina le modalità delle erogazioni delle spese nei limiti del bilancio. Poiché gli oneri per la partecipazione dei consiglieri nazionali all'attività dell'Unione gravano sui rispettivi enti di provenienza, a norma dell'art. 21 comma 3 dello Statuto nazionale, la Delegazione si assume, a richiesta, le spese stesse sostenute da Consiglieri nazionali delle Marche provenienti da piccoli Comuni o da enti privi di disponibilità finanziarie al riguardo.
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dalla Assemblea dei soci a maggioranza assoluta.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile ed allo Statuto nazionale dell'UNCEM citato nella premessa.
il Presidente
Michele Maiani.